Domande frequenti


In cosa consiste il test finale?

Il test finale è stato introdotto dal DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022) ed è volto ad accertare la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente, soprattutto riguardo a:

  • possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche, pedagogico – didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;

  • possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;

  • possesso ed esercizio delle competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione.

Il test finale consiste in una discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal docente tutor e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova.

Quali docenti devono effettuare il test finale?

Il DM n. 226/2022, emanato ai sensi dell’articolo 1/118 della legge n. 107/2015, dell’articolo 13/1 del D.lgs. n. 59/2017 e dell’articolo 44, comma 1 – lettera g), del DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, e recante disposizioni concernenti il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio del personale docente ed educativo, nonché le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del medesimo percorso stabilisce che "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al personale comunque sottoposto al percorso di formazione e periodo annuale di prova a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023."


In cosa consiste la prova disciplinare prevista per i docenti assunti mediante art. 59, comma 4, DL 72/2021?

Si rimanda alla pagina dedicata.

Cosa succede in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e prova?

L’art. 1 comma 119 della legge 107/2015 prevede che in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

Il DM 850 all’articolo 14 prevede inoltre che:

“Nel secondo periodo di formazione e di prova è obbligatoriamente disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l’assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell’idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato [di valutazione dei docenti] al termine del secondo periodo di prova”.


Cosa succede se non vengono conseguiti i 180 giorni (di cui 120 di attività didattica) e/o i corsi di formazione?

L’anno di prova è rinviabile senza limiti temporali se il docente non ha prestato i periodi di servizio e di formazione prescritti, sulla base di quanto previsto nel DLgs 297/94, articolo 438 c. 5, per motivazioni quali maternità, aspettativa, congedo o malattia.


Sono in part time, come devo calcolare i giorni di servizio e di attività didattiche?


La Nota MIUR prot. n. 36167 del 5 novembre 2015 prevede che "Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto."

Usufruisco della riduzione oraria per allattamento, come devo calcolare i giorni di servizio e di attività didattiche?


La Nota MIUR prot. n. 36167 del 5 novembre 2015 prevede che "Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto."

Si riporta nel link un esempio di calcolo per determinare i giorni di servizio e di attività didattiche.

Qual è il ruolo e i quali sono i compiti del tutor?


Nella sezione "Il ruolo del tutor nella formazione Neoassunti":

https://neoassunti.indire.it/2022/approfondimenti/il-ruolo-del-tutor-nella-formazione-neoassunti/

è possibile trovare informazioni sul ruolo e gli adempimenti del tutor, nonché una sezione rivolta alla sua formazione e approfondimenti.

I permessi retribuiti vengono considerati validi ai fini del calcolo dei 180 giorni di servizio?


La legge 107/15 comma 116 prevede che "Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche."

Nei 180 giorni non vanno quindi considerati:

  • le ferie;

  • le assenze per malattia (compreso l’infortunio);

  • l’aspettativa per motivi familiari o altre aspettative;

  • le vacanze estive;

  • i periodi di congedo di maternità o interdizione dal lavoro (escluso il primo mese);

  • il congedo parentale o di malattia del bambino, anche se retribuiti;

  • i permessi retribuiti o non retribuiti (congedo matrimoniale, permesso per motivi personali, per lutto, legge 104/92…).